Valido l'accertamento "anticipato" se l'annualità sta per scadere
La Corte di cassazione torna a esprimersi in merito alla portata applicativa del comma 7 dell'articolo 12 della legge 212/2000, a distanza di poco tempo dalla pronuncia delle sezioni unite (vedi articolo "L'urgenza fa salvo l'accertamento emesso prima dei sessanta giorni" del 7 agosto 2013). In particolare, con la sentenza n. 20769 dell'11 settembre, si è soffermata sul nesso tra urgenza e imminenza del decorso del termine di decadenza del potere di accertamento.La questioneL'articolo 12, comma 7, legge 212/2000 ("Statuto del contribuente"), recita: "Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanata prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza".L'interpretazione, in particolare, di tale ultimo inciso è stata oggetto di sentenze contrastanti.Di recente le Sezioni unite, con la sentenza n. 18184 del 29 luglio 2013, avevano risolto il contrasto giurisprudenziale statuendo l'illegittimità, e non quindi la mera irregolarità, dell'avviso di accertamento emesso ante tempus, sottolineando che il termine previsto dall'articolo 12 dello Statuto del contribuente può essere derogato solo in caso di particolare e motivata urgenza.Le stesse Sezioni unite avevano però rimesso all'interprete, senza fornire alcuna indicazione, il compito di delineare l'oggetto e i confini dei "casi di particolare e motivata urgenza", limitandosi sul punto a evidenziare che, in ogni caso, l'illegittimità del provvedimento non deriva dalla mancanza nella parte motiva delle ragioni che giustifichino l'urgenza, bensì dalla non configurabilità, in fatto, del requisito di urgenza.Anche dopo tale pronuncia, quindi, era rimasto il dubbio, alimentato da una giurisprudenza di merito oscillante, se l'imminenza della scadenza del termine decadenziale potesse costituire un valido motivo di urgenza.Nella pratica, infatti, un caso piuttosto frequente si verifica a fine anno quando l'ufficio si vede costretto a emettere l'avviso di accertamento, senza rispettare il termine dilatorio, per evitare lo spirare dei termini di decadenza, ex articolo 43, Dpr 600/1973, e articolo 57, Dpr 633/1972.Il principio di dirittoLa Corte di cassazione, con la sentenza 20769 dell'11 settembre, è perentoria nell'affermare che l'imminenza della scadenza del termine di decadenza è di per sé motivo di urgenza.La controversia, infatti, per quanto qui di interesse, era volta a stabilire la legittimità di un avviso di accertamento notificato in data 27 dicembre, senza rispettare il termine dilatorio di cui allo Statuto del contribuente.L'Amministrazione motivava l'emissione dell'accertamento anticipato con l'esigenza di evitare la decadenza del potere di accertamento.Per il contribuente, invece, il semplice fatto che al 31 dicembre sarebbe spirato il termine utile per la notifica dell'avviso di accertamento non poteva integrare un caso "di particolare e motivata urgenza" tale da consentire di giustificare il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'articolo 12 dello Statuto.Investita della questione, la Cassazione ha sentenziato che l'esigenza di evitare la decadenza del potere di accertamento "ben può giustificare la notifica dell'avviso di accertamento prima del decorso del predetto termine di cui all'articolo 12, comma 7, legge 212/2000", in quanto "si iscrive all'esigenza di carattere pubblicistico, connessa all'efficiente esercizio della potestà amministrativa nel fondamentale settore delle entrate tributarie (articolo 97 della Costituzione)".Va segnalato che, a tali conclusioni, la Cassazione era già giunta in un obiter dictum della sentenza n. 11944 del 13 luglio 2012, con la quale, in relazione a una analoga controversia scaturente da un avviso di accertamento emesso a fine anno senza il rispetto del termine dilatorio, aveva affermato "l'esigenza di provvedere senza ritardo risulta in re ipsa dal fatto che era in scadenza, come dedotto dalla contro ricorrente, il termine di decadenza di cui al Dpr 633 del 1972, articolo 57". da fisco oggi.