
Nuovi codici Ateco 2025, le indicazioni dall’Agenzia
Pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la risoluzione n. 24 dell'8 aprile 2025, con la quale l'Amministrazione dà alcune indicazioni ai contribuenti in riferimento all'adozione della nuova classificazione Ateco 2025 relativa alle attività economiche, approntata dall'Istat.
La nuova classificazione, che sostituisce l'aggiornamento precedente ( "Ateco 2007 - Aggiornamento 2022"), è entrata in vigore il 1° gennaio 2025, ma è attiva dal 1° aprile 2025 ed è valida sia per i contribuenti che per le Pubbliche Amministrazioni che la utilizzano per scopi istituzionali (vedi articolo: Nuova classificazione Ateco 2025: varo a gennaio, in campo ad aprile).
L'Agenzia delle entrate ha adeguato alla nuova classificazione le funzioni di acquisizione sia dei dati anagrafici sia dei modelli dichiarativi e con la risoluzione odierna fornisce alcune indicazioni operative.
Le indicazioni dell'Agenzia
Per prima cosa, l'Agenzia evidenzia che i contribuenti possono verificare i codici Ateco collegati alla propria posizione fiscale (sia quello prevalente che quelli secondari) e registrati in Anagrafe Tributaria accedendo alla propria area riservata. Per fare questo, una volta effettuato l'accesso, devono consultare la sezione "Cassetto fiscale – Consultazioni – Anagrafica".
Come anticipato, dal 1° aprile 2025, gli operatori interessati devono utilizzare i nuovi codici Ateco negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate. L'adozione della classificazione aggiornata non comporta l'obbligo di presentare una dichiarazione di variazione dei dati ( articoli 35 e 35-ter del decreto Iva e articolo 7 comma 8 Dpr n. 605/1973).
Tuttavia, i contribuenti che presentano la prima dichiarazione di variazione dei dati devono comunicare i codici delle attività esercitate coerentemente con la nuova classificazione Ateco 2025. Stessa cosa per gli adempimenti previsti da specifiche disposizioni, ad esempio per la comunicazione per la fruizione del credito d'imposta ZES unica.
Per chi è iscritto al Registro delle imprese, l'Agenzia ricorda che la variazione deve essere comunicata attraverso la Comunicazione Unica (ComUnica), disponibile tramite Unioncamere.
In caso contrario, bisogna invece utilizzare gli specifici modelli messi a disposizione sul sito dell'Agenzia delle entrate:
- AA5/6 e AA7/10 (per soggetti diversi dalle persone fisiche)
- AA9/12 (per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti, eccetera)
- ANR/3 (per l'identificazione diretta ai fini Iva dei soggetti non residenti).
Da Fisco Oggi