NOTIZIARIO LEGALECONOMY 8 GIUGNO 2024
IMPOSTE DIRETTE
Disposizioni generali - Classificazione dei redditi - Indennità risarcitoria per somministrazione irregolare - Valenza sostitutiva del reddito non conseguito - Imponibilità (risposta interpello Agenzia delle Entrate 6.6.2024 n. 130)
Con la risposta a interpello 6.6.2024 n. 130, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema del corretto trattamento fiscale a cui deve essere sottoposta l'indennità di risarcimento riconosciuta al lavoratore in caso di somministrazione irregolare, ai sensi dell'art. 39 co. 2 del DLgs. 81/2015.
Indennità risarcitoria per somministrazione irregolare
Nell'ambito della somministrazione di manodopera, l'indennità risarcitoria prevista dall'art. 39 co. 2 del DLgs. 81/2015 viene riconosciuta al lavoratore nelle ipotesi in cui il giudice accolga la domanda per la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore in quanto la somministrazione di lavoro è avvenuta al di fuori dei limiti e delle condizioni imposte dal DLgs. 81/2015; trattasi:
- del numero di lavoratori con contratto di somministrazione (art. 31 co. 1 e 2);
- dei divieti ex art. 32 (ad esempio, somministrazione per sostituzione di lavoratori in sciopero);
- degli elementi da indicare nel contratto di somministrazione (art. 33 co. 1 lett. a), b), c) e d)).
L'importo dell'indennità è variabile in relazione al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni dell'impresa, all'anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni delle parti. È previsto comunque un importo minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR.
L'obiettivo dell'indennità è quello di ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive, relativo al periodo compreso tra la data in cui il lavoratore ha cessato di svolgere la propria attività presso l'utilizzatore e la pronuncia con la quale il giudice ha ordinato la costituzione del rapporto di lavoro.
Proventi conseguiti in sostituzione dei redditi
L'art. 6 co. 2 del TUIR prevede che i proventi conseguiti in sostituzione di redditi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento di danni consistenti nella perdita di redditi, esclusi quelli dipendenti da invalidità permanente o da morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ricorda che:
- se l'indennizzo compensa, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro o il mancato guadagno, tali somme corrisposte sono da considerarsi dirette a sostituire un reddito non conseguito e vanno ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente e assoggettate a tassazione (c.d. "lucro cessante");
- se il risarcimento viene erogato con la finalità di indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite o di risarcire la perdita economica subita dal patrimonio, tali somme sono escluse da tassazione (c.d. "danno emergente").
Deve essere l'interessato a provare concretamente l'esistenza e l'ammontare del danno. In assenza di tale prova, alla somma in questione viene presuntivamente attribuita, al di là delle qualificazioni formalmente adottate dalle parti, la natura di ristoro della perdita di retribuzioni e quindi il risarcimento di un danno qualificabile come lucro cessante (Cass. 12.1.2009 n. 360, Cass. 24.9.2003 n. 14167 e Cass. 4.4.2000.
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