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NOTIZIARIO FDT CONSULTING 30 giugno 2024

30.06.2024

IMPOSTE DIRETTE

IRES - Valutazione delle rimanenze - Magazzino - Adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino - Novità della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) - Disposizioni attuative e istituzione dei codici tributo per il versamento (DM 24.6.2024 e ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30)

FDT CONSULTING JOURNAL

L'art. 1 co. 78 - 85 della L. 213/2023 consente di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva.

Con il DM 24.6.2024 sono stati approvati i coefficienti di maggiorazione necessari per determinare le imposte dovute per l'adeguamento. La ris. Agenzia delle Entrate 17.6.2024 n. 30 ha invece istituito i codici tributo per procedere al versamento delle suddette imposte.

Ambito temporale

La possibilità di aderire alla disposizione riguarda il periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (e, quindi, il 2023 per i soggetti "solari").

Ambito soggettivo

Destinatari della disposizione sono gli esercenti attività d'impresa che non adottano i principi contabili internazionali e, quindi, in buona sostanza, agli OIC adopter.

Ambito oggettivo

L'adeguamento può riguardare i beni di cui all'art. 92 del TUIR. Si tratta, quindi, delle rimanenze:

  • dei beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (art. 85 co. 1 lett. a) del TUIR);
  • delle materie prime e sussidiarie, dei semilavorati e degli altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (art. 85 co. 1 lett. b) del TUIR).

Sono, invece, escluse le rimanenze relative:

  • alle commesse infrannuali (cioè, di durata inferiore ai 12 mesi), ancora in corso di esecuzione al termine dell'esercizio, valutate in base alle spese sostenute (ex art. 92 co. 6 del TUIR);
  • alle opere, forniture e servizi pattuiti come oggetto unitario e con tempo di esecuzione ultrannuale, valutate in base all'art. 93 del TUIR.

Modalità di adesione

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30.9.2023 (2023, per i soggetti "solari"), compilando la sezione XXVII del quadro RQ del modello REDDITI 2024, secondo quanto sarà più avanti precisato.

Modalità di adeguamento

L'adeguamento delle esistenze iniziali di magazzino può avvenire tramite:

  • l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi;
  • l'iscrizione delle esistenze iniziali in precedenza omesse.