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NOTIZIARIO FDT CONSULTING 21 LUGLIO 2024

21.07.2024

LAVORO SUBORDINATO

Licenziamento individuale - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Insussistenza del fatto posto a base del licenziamento - Contratto a tutele crescenti - Tutela applicabile - Illegittimità costituzionale (Corte Cost. 16.7.2024 n. 128 e 129)


La Corte Cost. 16.7.2024 n. 128 ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 3 co. 2 del DLgs. 4.3.2015 n. 23 nella parte in cui non prevede l'applicazione della tutela reintegratoria attenuata anche nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

La Corte Cost. 16.7.2024 n. 129, invece, ha ritenuto infondata un'altra questione di legittimità relativa sempre all'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015, in materia di licenziamenti disciplinari.

Tutela reintegratoria attenuata in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo

La Corte Cost. n. 128/2024 ha chiarito che la tutela reintegratoria attenuata di cui all'art. 3 co. 2 del DLgs. 23/2015 va applicata anche alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.

Tale tutela, prima dell'intervento della Consulta, era riservata dalla norma, che è stata quindi dichiarata incostituzionale, unicamente alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui era direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore.

La Consulta ha comunque chiarito che anche in riferimento all'accertata insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo resta estranea ogni valutazione circa il ricollocamento del lavoratore.

Ne deriva che la tutela rimane indennitaria in caso di violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di

repechage.


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