scrivici su Whatsapp +393200203274 24h

NOTIZIARIO FDT CONSULTING 12 LUGLIO 2024

12.07.2024

La costante prassi dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che, nel caso di sconto sul corrispettivo applicato ex art. 121 del DL 34/2020 sulle spese agevolate nella misura del 100% del loro ammontare (ossia nel caso di sconto sul corrispettivo applicato su spese agevolate con il superbonus nella misura "originaria" del 110%), le spese "integralmente scontate" si considerano sostenute per cassa dal beneficiario "alla data di emissione della fattura da parte del fornitore" (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 8.8.2020 n. 24).

In occasione della transizione dall'anno 2023 all'anno 2024, considerata la diminuzione del superbonus dal 110% (con possibilità quindi di applicare in fattura lo sconto "integrale" del 100%) al 70%, questa prassi applicativa ha reso particolarmente importante individuare la "data di emissione della fattura da parte del fornitore".

Individuazione della data di emissione della fattura

Con la risposta a interpello Agenzia delle Entrate 13.5.2024 n. 103 è stato chiarito che "ai fini dell'individuazione del momento di sostenimento della spesa, in ipotesi di opzione per lo «sconto integrale» in fattura applicabile secondo le percentuali vigenti in tale momento, è possibile dare rilevanza alla data indicata in fattura, corrispondente all'effettuazione dell'operazione (ossia al pagamento, anche tramite l'equivalente sconto)" anche se la data di trasmissione allo SdI è successiva alla data indicata in fattura, qualora la trasmissione allo SdI sia comunque avvenuta "nei termini stabiliti dall'articolo 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972", ossia entro i 12 giorni successivi.

Trasmissione allo SdI oltre i termini

Diverso è il caso di fatture la cui trasmissione allo SdI non sia avvenuta entro il termine di 12 giorni dalla data di emissione indicata sul documento.

In questo caso, la risposta ad interpello Agenzia delle Entrate 9.7.2024 n. 146 ha affermato che, anche laddove il fornitore si adoperi, mediante l'istituto del ravvedimento operoso, di cui all'art. 13 del DLgs. 472/97, per sanare l'omessa fatturazione e anche tutte le eventuali altre violazioni IVA da essa derivanti, "detta sanatoria, tuttavia, non consentirà di retrodatare l'efficacia delle fatture al fine di fruire dell'agevolazione di cui si discute in misura pari al 110%".

Errato importo dell'IVA in fattura

Il caso esaminato dalla risposta 146/2024 riguarda una fattura emessa il 29.12.2023 con sconto "integrale" (in quanto spettava il superbonus nella misura del 110%) che era stato ridotto dall'imponibile, anziché, come stabilito dal provv. Agenzia delle Entrate 3.2.2022 n. 35873, § 3.1, dall'importo totale della fattura.

L'Agenzia ricorda infatti che "nella circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020, al punto 5.3.4, è stato specificato che, ai fini dell'applicazione dello sconto in fattura, «per corrispettivo dovuto deve intendersi il valore totale della fattura, al lordo dell'IVA, e l'importo dello sconto non riduce la base imponibile e deve essere espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi eseguiti»".


FDT CONSULTING JOURNAL