NOTIZIARIO FDT CONSULTING 08 SETTEMBRE 2024
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
DLgs. 17.1.2003 n. 6 - Liquidazione - Cancellazione della società - Soci di società estinta - Sanzioni amministrative (Cass. 29.8.2024 n. 23341)
L'estinzione della società di capitali o di persone è un evento che ai fini fiscali non si esaurisce con la cancellazione della medesima dal Registro imprese.
Per le richieste di cancellazione eseguite dal 13.12.2014 opera, infatti, l'art. 28 co. 4 del DLgs. 175/2014, secondo il quale l'estinzione della società di cui all'art. 2495 c.c. ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro imprese. Ciò ai fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi.
Diversa è la responsabilità posta in capo ai soci, amministratori e liquidatori ex art. 36 del DPR 602/73 derivante dal mancato pagamento delle imposte, che presuppone la sussistenza di particolari requisiti e, stando alla norma, la responsabilità è circoscritta alle sole imposte e non alle sanzioni.
Soci della società estinta
Se residuano debiti tributari l'Erario può rivalersi sui soci che succedono nei debiti ex art. 2945 c.c., anche se limitatamente alle somme riscosse in sede di liquidazione.
Spetta, poi, eventualmente al socio dimostrare di non essere responsabile, sebbene non possa più sindacare il merito della pretesa ove l'atto sia già definitivo ad esempio perché non contestato dalla società quando era esistente (Cass. 5.11.2021 n. 31904).
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