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FDT CONSULTING NOTIZIARIO SETTIMANALE 20 GIUGNO 2024

20.06.2024

SICUREZZA SUL LAVORO

INAIL - Variazione del tasso d'interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (ex TUR) - Tasso d'interesse di differimento e dilazione e misura delle sanzioni civili (circ. INPS 11.6.2024 n. 71 e circ. INAIL 11.6.2024 n. 13)

di Daniele Silvestro

Con la circ. INPS 11.6.2024 n. 71 e la circ. INAIL 11.6.2024 n. 13, i due Istituti sono intervenuti sugli effetti della variazione del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex Tasso Ufficiale di Riferimento, o TUR) in seguito alla decisione di politica monetaria della Banca Centrale Europea (BCE) del 6.6.2024, con la quale è stata prevista una riduzione di 25 punti base del tasso in argomento.

Di conseguenza, il tasso risulta essere pari al 4,25% a decorrere dal 12.6.2024.

Nuovo valore dell'interesse di dilazione

L'interesse di dilazione dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo con riferimento alle rateazioni per la regolarizzazione dei debiti contributivi e delle sanzioni civili ai sensi dell'art. 2 co. 11 del DL 9.10.89 n. 338.

L'interesse di dilazione al 10,25% trova applicazione sulle rateazioni presentate a decorrere dal 12.6.2024, mentre non si applica ai piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore (i quali non subiranno modifiche).

Nuovo valore dell'interesse di differimento

L'interesse di differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 10,25% annuo.

Con riferimento alle tempistiche, il nuovo tasso sarà applicato a partire dalla contribuzione relativa al mese di maggio 2024.

Effetti sul valore delle sanzioni civili

L'innalzamento del tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali ad opera della BCE rileva anche con riferimento alle sanzioni civili.

Nello specifico, la sanzione civile è pari al 9,75% in caso di:

  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116 co. 8 lett. a) della L. 23.12.2000 n. 388);
  • evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia stessa (art. 116 co. 8 lett. b), secondo periodo, della L. 388/2000);
  • mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, semprechè il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116 co. 10 della L. 388/2000).

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