È in Gazzetta il “decreto Energia” con le misure contro il caro bollette
Ribadita, per il secondo trimestre del 2022, la manovra finalizzata ad attenuare gli effetti della decisa impennata dei prezzi energetici: azzeramento degli oneri generali di sistema per il settore elettrico, riduzione di quelli per il settore del gas. Quest'ultimo vede confermata anche l'applicazione dell'Iva al 5%. Al bis del credito d'imposta per le imprese energivore, si affianca il debutto di un analogo bonus per le imprese gasivore. A favore degli autotrasportatori vengono stanziate risorse per incrementare la deduzione forfetaria delle spese non documentate e per sostenere le imprese che utilizzano mezzi di trasporto di ultima generazione a bassissime emissioni inquinanti o a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto. Previsti contributi a fondo perduto per le associazioni e le società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, quindi, in particolar modo, quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Introdotto un credito d'imposta per i costi sostenuti dalle imprese nel Mezzogiorno allo scopo di conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Torna, infine, la rideterminazione del valore di acquisto di terreni e partecipazioni, ma con imposta sostitutiva al 14%.Sono le principali disposizioni di natura fiscale dettate dal Dl 17/2022 ("decreto Energia"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 di ieri, martedì 1° marzo.Articolo Contenuto1 Settore elettricoPer ridurre gli effetti degli aumenti nella bolletta elettrica, l'Arera (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) dovrà annullare, anche per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e a quelle non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, nonché alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a quel valore, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.2 Settore del gasMinore pressione fiscale sulle bollette del gas anche nel secondo trimestre: l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 5% - già adottata per gli ultimi tre mesi del 2021 con il Dl 130/2021 ("decreto Taglia bollette") e replicata dalla legge 234/2021 per il primo trimestre 2022 (vedi: "Il Fisco nella legge di bilancio - 7. Gas con meno Iva per altri tre mesi") - proseguirà nelle fatture per i consumi, stimati o effettivi, di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali dei mesi di aprile, maggio e giugno. In caso di consumi stimati, l'aliquota del 5% si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, a quei tre mesi. Inoltre, per quello stesso periodo, l'Arera dovrà ridurre, per un importo complessivo di 250 milioni di euro, le aliquote relative agli oneri generali di sistema.3 Bonus sociale elettrico e gasSempre con riferimento al secondo trimestre 2022, per minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, l'Arera dovrà rideterminare, per un importo totale di 400 milioni di euro, le agevolazioni relative alle tariffe per l'energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute (Dm 28 dicembre 2007) e la compensazione per il gas naturale (articolo 3, comma 9, Dl 185/2008).4 Imprese a forte consumo di energia elettricaReplicato il contributo straordinario introdotto dal "decreto Sostegni ter" (articolo 15, Dl 4/2022) in favore delle imprese energivore (Dm 21 dicembre 2017), a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la decisa impennata del prezzo dell'energia. Ne sono destinatari, i soggetti che nel primo trimestre di quest'anno hanno subìto mediamente un incremento del costo per kWh (al netto di imposte ed eventuali sussidi) superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. Il sostegno è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022. Il bonus: è fruibile esclusivamente in compensazione tramite F24, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti d'imposta (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34, legge 388/2000); non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi (articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir); è cumulabile con altre agevolazioni riguardanti i medesimi costi, sempre che, considerata anche la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, non venga superato il costo sostenuto. Rispetto alla precedente disciplina, c'è una novità: il credito d'imposta spetta anche per i costi relativi all'energia prodotta dalle stesse imprese e autoconsumata nel secondo trimestre; in tal caso, per l'incremento del costo per kWh si fa riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e impiegati per produrre l'energia, mentre il bonus è calcolato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia pari alla media del prezzo unico nazionale relativa al secondo trimestre 2022.5 Imprese a forte consumo di gas naturaleSulla falsariga del sostegno per le imprese energivore (articolo 4), è istituito un contributo straordinario anche a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale; si considerano tali, quelle che operano in uno dei settori indicati nell'allegato 1 al decreto Mite 21 dicembre 2021 e hanno consumato, nel primo trimestre 2022, gas naturale per usi energetici in misura non inferiore al 25% del volume di gas indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto (1 milione di kWh/anno), al netto dei consumi di gas impiegato in usi termoelettrici. Il bonus è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta, pari al 15% della spesa per l'acquisto di gas, consumato nel secondo trimestre 2022, per usi energetici non termoelettrici; spetta se il prezzo medio di riferimento del periodo è aumentato di oltre il 30% rispetto al medesimo trimestre del 2019. Le caratteristiche del bonus per le imprese gasivore sono le stesse di quello spettante alle imprese energivore: fruizione esclusiva in compensazione, niente applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti, nessuna rilevanza fiscale, cumulabilità con altre agevolazioni.6 AutotrasportoDiversi gli interventi fiscali in favore del settore, con la destinazione di:- 5 milioni di euro all'incremento della deduzione forfetaria per le spese non documentate (articolo 1, comma 106, legge 266/2005)- 29,6 milioni di euro alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto di ultima generazione Euro VI/D a bassissime emissioni inquinanti, alle quali è riconosciuto un credito d'imposta, pari al 15% del costo di acquisto, al netto dell'Iva, del componente AdBlue (è un prodotto per ridurre le emissioni degli ossidi di azoto dai gas di scarico). Il bonus, che soggiace alle norme europee in materia di aiuti di Stato, va fruito solo in compensazione, senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti, non ha rilevanza fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che non venga superato il costo sostenuto. Un decreto interministeriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Dl 17/2022, dovrà definire criteri e modalità di attuazione della disposizione- 25 milioni di euro alle imprese esercenti attività logistica e di trasporto delle merci in conto terzi con mezzi di trasporto a elevata sostenibilità ad alimentazione alternativa a metano liquefatto, per le quali è istituito un credito d'imposta, pari al 20% delle spese sostenute, al netto dell'Iva, per l'acquisto di gas naturale liquefatto. Il bonus, che va fruito nel rispetto della normativa Ue sugli aiuti di Stato, è sfruttabile soltanto in compensazione (senza applicazione dei limiti in materia di utilizzo dei crediti), non ha rilevanza fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, sempreché non venga superato il costo sostenuto. Per criteri e modalità di attuazione, bisognerà aspettare un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore del "decreto Energia".7 Sport dilettantisticoIl "Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano" (articolo 1, comma 369, legge 205/2017) è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, allo scopo di erogare contributi a fondo perduto alle associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, quindi, in particolar modo, quelle che gestiscono impianti sportivi e piscine. Le modalità attuative sono demandate a un provvedimento dell'Autorità politica delegata in materia di sport, che dovrà essere adottato entro 30 giorni dall'entrata in vigore del Dl 17/2022.14 Bonus per l'efficienza energetica al SudMesso a disposizione un budget di 145 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2033 a favore delle imprese che, fino al 30 novembre 2023, effettuano investimenti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia per conseguire un livello più elevato di efficienza energetica e promuovere l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili. Spetterà loro un credito d'imposta, nel rispetto dei limiti e delle condizioni fissati dal regolamento Ue 651/2014, fruibile solo in compensazione, senza applicazione dei tetti in materia di utilizzo dei crediti. Il bonus non ha rilevanza fiscale ed è cumulabile con altre agevolazioni per i medesimi costi, a condizione che il cumulo non comporti il superamento del costo stesso. Un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del "decreto Energia", detterà le disposizioni attuative, individuando, in particolare, i costi ammissibili all'agevolazione.29 Rivalutazione terreni e partecipazioniEnnesima riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni, edificabili e a destinazione agricola, e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, cioè in società non quotate (articolo 2, comma 2, Dl n. 282/2002). Questa volta, la procedura, cui possono accedere persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, riguarda i beni posseduti - al di fuori dell'esercizio di imprese, arti o professioni - alla data del 1° gennaio 2022. Gli adempimenti per perfezionare l'operazione, che consente di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze conseguite in caso di cessione a titolo oneroso di terreni o partecipazioni, andranno portati a termine entro il 15 giugno 2022: si tratta della redazione e del giuramento di un'apposita perizia di stima resa da un professionista abilitato nonché del versamento di un'imposta sostitutiva (l'intero importo ovvero, in caso di pagamento frazionato, la prima rata) nella misura del 14% del valore periziato (la precedente "finestra" prevedeva una tassazione più soft, con aliquota dell'11%). Il pagamento dell'imposta sostitutiva può essere ripartito fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, con applicazione, su quelle successive alla prima, degli interessi nella misura del 3% annuo, calcolati a decorrere dal 16 giugno 2022 e da versare insieme a ciascuna delle altre due rate, in scadenza, rispettivamente, il 15 giugno 2023 e il 15 giugno 2024. Nel modello F24 bisognerà scrivere 2022 nel campo "anno di riferimento" ed esporre i codici tributo "8055", per le partecipazioni, e "8056", per i terreni. DA FISCO OGGI