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Dal “decreto Aiuti” convertito - 5: attenzioni per il cinema e la musica

23.07.2022

Potenziati, per il biennio 2022-2023, il bonus riconosciuto in funzione dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche (60% per le piccole e medie imprese, 40% per le grandi) e quello spettante agli esercenti per le spese di realizzazione o ristrutturazione delle sale (60% per le Pmi). Inoltre, è stato innalzato a 1,2 milioni di euro l'importo massimo nel triennio del tax credit per le imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e per quelle che organizzano e producono spettacoli di musica dal vivo.

A rafforzare le misure di favore è l'articolo 23 del Dl 50/2022 che, nel testo originario del provvedimento, era intervenuto soltanto sull'articolo 18 della legge 220/2016, stabilendo che, per l'anno corrente e il successivo, il bonus disciplinato da quella norma venisse riconosciuto nella misura massima del 40% dei costi di funzionamento delle sale cinematografiche, secondo le disposizioni attuative dettate dal decreto interministeriale 15 marzo 2018.In sede di conversione in legge del "decreto Aiuti", l'agevolazione è stata ulteriormente ritoccata al rialzo e, intervenendo su altre due misure di favore già in vigore (articolo 17 della legge 220/2016 e articolo 7 del decreto legge 91/2013), le stesse sono state rese più "fruttuose".Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematograficaL'articolo 18 della legge 220/2016 (di riforma della "disciplina del cinema e dell'audiovisivo") persegue il dichiarato intento di potenziare l'offerta cinematografica, in particolare la presenza di opere audiovisive italiane ed europee. A tal fine, dispone il riconoscimento, in favore degli esercenti sale cinematografiche, di un credito d'imposta nella misura massima pari al 20% degli introiti derivanti dalla programmazione di opere, anche con caratteristiche di documentario, effettuata con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite dal decreto attuativo.In riferimento a tale norma, l'articolo 23, comma 1, Dl 50/2022, inizialmente, ha portato al 40% la misura massima del bonus fruibile per gli anni 2022 e 2023. Con la precisazione, però, che il beneficio va calcolato non più sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, bensì sui costi di funzionamento delle sale cinematografiche.Successivamente, con la legge 91/2022 di conversione del "decreto Aiuti", il tetto, confermato al 40% per le sale esercite da grandi imprese, è stato ulteriormente incrementato al 60% per quelle gestite da piccole o medie imprese.Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematograficoL'altro "tax credit cinema" rinforzato dalla legge di conversione del Dl 50/2022 è quello introdotto dall'articolo 17 della citata legge 220/2016, ossia il bonus riconosciuto alle imprese di esercizio cinematografico in relazione alle spese sostenute per- la realizzazione di nuove sale- il ripristino di sale inattive- la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale- l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.A regime, il credito spetta in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% di tali spese.In virtù della modifica ora apportata (articolo 23, comma 1-bis, Dl 50/2022), la misura massima del bonus spettante alle piccole e medie imprese nel biennio 2022-2023 è innalzata al 60% delle spese complessivamente sostenute.Caratteristiche comuni dei crediti d'impostaRicordiamo che, per i "tax credit cinema", valgono i seguenti princìpi e regole (articolo 21, legge 220/2016):

  • non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi
  • non concorrono alla formazione del valore della produzione ai fini dell'Irap
  • non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del Tuir
  • sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, senza applicazione del limite annuale di 250mila euro (articolo 1, comma 53, legge 244/2007)
  • sono cedibili a intermediari bancari (incluso l'Istituto per il credito sportivo), finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale, i quali possono sfruttare le somme soltanto in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi.

Credito d'imposta per il settore musicaleIl comma 1-quinquies dell'articolo 23 del "decreto Aiuti", inserito anch'esso durante l'esame parlamentare del provvedimento, ha invece modificato una disposizione contenuta nel "decreto Valore cultura" (articolo 7, comma 1, Dl 91/2013). Tale norma, allo scopo di rilanciare il sistema musicale italiano, ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali nonché delle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti da almeno un anno prima della richiesta di accesso al beneficio. Il bonus è pari al 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicaliL'agevolazione, inizialmente prevista solo per gli anni 2014, 2015 e 2016, è stata successivamente ripristinata, a decorrere dal 2021, dal "decreto Agosto" (articolo 80, comma 6-bis, lettera a), Dl 104/2020) e poi "perfezionata" dal "decreto Ristori" (articolo 5, comma 4-bis, del Dl n. 137/2020). A seguito delle modifiche normative, il decreto interministeriale 2 dicembre 2014, che aveva dettato le disposizioni applicative per la disciplina originaria (vedi "Le regole del credito d'imposta a favore delle imprese musicali"), è stato sostituito dal decreto interministeriale 13 agosto 2021, che, in riferimento ai costi sostenuti a partire da quell'anno, ha individuato, in particolare: il tipo di spese agevolabili, le soglie massime per singola registrazione fonografica o videografica, i criteri di verifica e accertamento dell'effettività delle spese sostenute; le procedure per l'ammissione delle spese al credito d'imposta e per il suo riconoscimento e utilizzo; le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del bonus; le modalità per garantire il rispetto del limite massimo di spesa (vedi "Bonus produzioni musicali. In Gazzetta le istruzioni").Il credito è riconosciuto fino all'importo massimo di 800mila euro nei tre anni d'imposta. La legge di conversione del Dl 50/2022 ha innalzato tale soglia a 1,2 milioni di euro.Il successivo comma 1-sexies prevede che l'incremento del massimale si applica nei limiti delle risorse appositamente stanziate (5 milioni di euro annui) e soltanto dopo aver ottenuto la prescritta autorizzazione della Commissione europea (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea). da fisco oggi.