Comunicazione delle operazioni transfrontaliere - Modifiche (c.d. “nuovo esterometro”)
1 PREMESSA
A decorrere dalle cessioni e prestazioni effettuate dall'1.7.2022, la comunicazione dei dati delle
operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro") sarà trasmessa attraverso nuove modalità, equiparabili a quelle relative alla fattura elettronica.
La legge di bilancio 2021 (art. 1 co. 1103 della L. 30.12.2020 n. 178) ha infatti modificato l'art. 1 co.
3-bis del DLgs. 127/2015:
• introducendo l'obbligo di trasmettere i dati in questione in formato XML, via Sistema di Interscambio (SdI);
• stabilendo che le nuove regole dovessero entrare in vigore con riferimento alle operazioni
effettuate a decorrere dall'1.1.2022.
Il successivo DL "fisco-lavoro" (art. 5 co. 14-ter del DL 21.10.2021 n. 146, conv. L. 17.12.2021 n.
215), ha disposto che l'introduzione delle novità fosse differita all'1.7.2022.
Le modifiche apportate all'adempimento riguardano:
• la modalità di invio dei dati riferiti alle operazioni con controparti non stabilite in Italia;
• i termini di trasmissione;
• i profili sanzionatori (i cui effetti decorrono dall'1.1.2022).
Sono state conseguentemente aggiornate (con il provvedimento Agenzia delle Entrate 28.10.2021 n.
293384, successivamente abrogato e sostituito dal provvedimento Agenzia delle Entrate 23.12.2021
n. 374343) le specifiche tecniche contenute nell'allegato A del provvedimento Agenzia delle Entrate
30.4.2018 n. 89757