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Bonus edilizi e Superbonus, il punto su visto di conformità e asseverazione

05.04.2022

Con la circolare del n. 16/E, firmata oggi, 29 novembre 2021, dal direttore Ruffini, l'Agenzia delle entrate, a pochi giorni dalla pubblicazione delle Faq (vedi articolo "Decreto "Antifrodi" sui bonus edilizi, le risposte ai dubbi dei contribuenti"), fornisce ulteriori chiarimenti a contribuenti e operatori sull'applicazione del decreto "Antifrodi" (il Dl n. 157/2021), la norma che, al fine di contrastare i comportamenti fraudolenti e rafforzare le misure che presidiano le modalità di fruizione di determinati crediti d'imposta e detrazioni, ha introdotto nuovi obblighi, sia per il Superbonus sia per le agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus (articolo 121, comma 2, del Dl "Rilancio"). Nello specifico, la circolare odierna, nelle indicazioni, spiega che il decreto ha esteso i casi di obbligatorietà e conferma che il visto per l'utilizzo del Superbonus in dichiarazione non è obbligatorio se il contribuente invia in autonomia la precompilata oppure se invia la dichiarazione tramite il sostituto d'imposta o, ancora, se sussiste già un visto di conformità sull'intera dichiarazione.SuperbonusRiguardo al Superbonus, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il decreto "Antifrodi" ha esteso l'obbligo del visto di conformità anche al caso in cui l'agevolazione sia fruita dal beneficiario sotto forma di detrazione nella propria dichiarazione dei redditi. Tale obbligo è, tuttavia, escluso nell'ipotesi in cui la dichiarazione sia presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia delle entrate (modello 730 o modello Redditi), ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale (modello 730).Il documento precisa, inoltre, che tale visto di conformità - per il cui rilascio le spese sono ritenute detraibili - riguarda solo i dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione, fermo restando che il contribuente è tenuto a richiedere il visto di conformità sull'intera dichiarazione in tutti i casi normativamente previsti.L'obbligo di apposizione del visto di conformità, introdotto dal decreto "Antifrodi" - spiegano le Entrate - trova applicazione:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, cui si applica il criterio di cassa, con riferimento alle fatture emesse e ai relativi pagamenti intervenuti a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Dl n. 157/2021).
  • per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali, cui si applica il criterio di competenza, con riferimento alle fatture emesse a decorrere dal 12 novembre 2021, a prescindere dal periodo di imputazione della spesa. Tale soluzione si giustifica in relazione all'esigenza di garantire sistematicità nell'applicazione delle disposizioni del decreto "Aanti-frodi" e di perseguire lo specifico obiettivo di contrasto e di prevenzione delle frodi.

Inoltre, l'Agenzia delle entrate ha precisato che il decreto "Antifrodi" ha previsto l'adozione di un decreto del ministro della Transizione Ecologica per l'individuazione di valori massimi, per talune categorie di beni, cui occorre far riferimento per asseverare la congruità delle spese sostenute. Al riguardo, viene chiarito che, nelle more dell'adozione del predetto decreto, per l'asseverazione occorre fare riferimento:

  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica rientranti nel Superbonus, al decreto del ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020, recante "Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus"
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, rientranti nel Superbonus, al criterio residuale individuato dall'articolo 119, comma 13-bis, del decreto "Rilancio", ossia ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.

In ultimo, è evidenziato che resta comunque invariata la disciplina relativa alle comunicazioni di cessione del credito concernenti le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nell'anno 2020 per gli interventi ammessi al Superbonus.Bonus diversi dal SuperbonusCon riferimento ai bonus diversi dal Superbonus, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il Dl n. 157/2021 ha introdotto l'obbligatorietà del visto di conformità e dell'attestazione della congruità delle spese, qualora il beneficiario opti, in luogo dell'utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi, per le opzioni dello sconto in fattura o della cessione del credito.Per quanto riguarda il visto di conformità, esso va rilasciato dagli stessi soggetti che lo rilasciano ai fini del Superbonus.Inoltre, per quel che concerne la predetta attestazione, le Entrate precisano che essa deve certificare la congruità della spesa sostenuta in considerazione della tipologia dei lavori e va resa «secondo le disposizioni dell'articolo 119, comma 13-bis» del Dl n. 34/2020, per cui è possibile fare riferimento:

  • per gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica, al Dm 6 agosto 2020, nel caso di interventi con data di inizio lavori a decorrere dal 6 ottobre 2020, e ai criteri residuali individuati dal predetto comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl n. 34/2020 per quelli con data di inizio lavori antecedente
  • per gli interventi diversi da quelli finalizzati alla riqualificazione energetica, compresi quelli di riduzione del rischio sismico, ai criteri previsti, in via residuale, dal citato articolo 119, comma 13-bis, del Dl n. 34/2020. da fisco oggi