Accertamento bancario: controprova ok ma solo se "rafforzata"
La Corte di cassazione ha stabilito che la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili, prevista dall'articolo 32 del Dpr 600/1973, è correlata a una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario.Questo il principio di diritto stabilito nell'ordinanza n. 7546, del 17 marzo 2021.I fatti ed il processo di meritoLa vertenza riguardava un avviso di accertamento con il quale l'ufficio, ex articoli 32 del Dpr 600/1973 e 51 del Dpr 633/1972, aveva contestato nei confronti di un imprenditore un maggiore reddito imponibile ai fini Irpef, Irap e Iva, per un determinato anno di imposta, in relazione, per quanto di interesse, a movimentazioni bancarie risultate, ad avviso dell'Amministrazione, ingiustificate.La Ctp di Asti, adita dal contribuente, accoglieva parzialmente il ricorso ma la Ctr del Piemonte, nel rigettare l'appello principale del privato e nell'accogliere quello incidentale dell'amministrazione finanziaria, confermava in toto l'attività impositiva.La statuizione della Ctr piemonteseI giudici regionali, in particolare, osservavano che i colleghi provinciali non avessero adeguatamente chiarito la ragione per la quale alcuni movimenti bancari dovessero ritenersi giustificati, limitandosi a ritenere soddisfatto l'onere della prova a carico del contribuente con la sola indicazione del soggetto destinatario o erogatore delle somme contestate. Di più, a fronte della presunzione legale di imputazione a ricavi delle movimentazioni ritenute ingiustificate, il contribuente aveva fornito soltanto una generica prova contraria.Infine, la Ctp astigiana non aveva chiarito su quali elementi avesse ritenuto giustificati per esigenze di vita quotidiana alcuni movimenti bancari.Il ricorso per cassazionePertanto, proponeva ricorso di legittimità l'imprenditore accertato, dolendosi, per quanto ci occupa, della violazione dell'articolo 32 del Dpr 600/1973, per avere, a suo dire, la Ctr erroneamente ritenuto legittimo l'avviso di accertamento ancorché, nella specie, difettassero i presupposti per procedere alle indagini bancarie, non avendo l'Amministrazione fornito i gravi indizi delle assunte evasioni del contribuente ed essendo la contabilità dei costi e dei ricavi passata al vaglio dello studio di settore. In particolare, la Ctr piemontese avrebbe respinto, con una carente motivazione, le documentate eccezioni del contribuente benché genericamente contestate dall'Agenzia.L'ordinanzaNel ritenere inammissibile il ricorso, la Corte di cassazione enuncia una serie di rilevanti principi, riguardanti la materia oggetto del contendere.I supremi giudici premettono, infatti, che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'articolo 32 del Dpr 600/1973 prevede una presunzione legale in base alla quale sia i prelevamenti che i versamenti operati su conti correnti bancari vanno imputati a ricavi.La controprova del contribuenteA fronte di detta presunzione legale, continua il Collegio di nomofilachia, il contribuente è onerato di fornire la prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, da sottoporre, comunque, ad attenta verifica da parte del giudice, il quale è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell'ammontare e nel contesto complessivo (cfr. Cassazione nn. 19971/2016 e 22502/2011).La presunzione di riferibilità dei movimenti bancari a operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all'esercizio dell'attività d'impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all'equità (cfr. Cassazione nn. 13035/2021 e 6869/2020).In tema di Iva, continua la Corte, ed al fine di superare la presunzione posta a carico del contribuente dall'articolo 51, comma 2 n. 2 del Dpr 633/1972 (in virtù della quale le movimentazioni di denaro, nella specie bancarie, risultanti dai dati acquisiti dall'ufficio si presumono conseguenza di operazioni imponibili), non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell'affluire di somme sui conti correnti, ma è necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni ovvero dell'estraneità delle stesse alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale (cfr. Cassazione nn. 4829/2015; 21303/2013; 4829/2015; 6869/2020).Il caso di specieDunque, tratteggiate le conclusioni della giurisprudenza di riferimento circa la portata che deve avere la controprova del contribuente, la Cassazione conclude per la correttezza del deliberato impugnato.Infatti, nel caso in questione, a fronte della presunzione legale di imputazione a ricavi delle movimentazioni bancarie ritenute ingiustificate, le circostanze che:
- la Ctr abbia escluso la validità della controprova del contribuente, che si era limitato alla mera indicazione del soggetto destinatario o erogatore delle somme contestate
- la Ctr abbia ritenuto non supportate da idonea giustificazione le movimentazioni bancarie, riconosciute immotivatamente dal giudice di primo grado per spese personali
rappresentano, a parere della Cassazione, statuizioni di merito, congruamente motivate e insindacabili in sede di legittimità (cfr. Cassazione nn.. 8758/2017 e 18721/2018).In definitiva, può osservarsi l'insufficienza, per il contribuente che intenda vincere l'onere probatorio previsto dalla legge, della mera indicazione della provenienza o della destinazione delle somme contestate: egli, come insegna la giurisprudenza di legittimità, deve fornire "una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale" (cfr., ex multis, Cassazione n.. 15857/2016). da fisco oggi.